Accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici- Circolare n.194 Superbonus 110% Operativi i decreti del MISE – Decreto Asseverazioni.pdf, Decreto Requisiti

Accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici- Circolare n.194 Superbonus 110% Operativi i decreti del MISE – Decreto Asseverazioni.pdf, Decreto Requisiti

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DECRETO 6 agosto 2020
Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali
per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus.
(20A05395)
(GU n.246 del 5-10-2020)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19» ed in particolare:
il comma 13 dell’art. 119, secondo cui «Ai fini della detrazione
del 110 per cento di cui al presente articolo e dell’opzione per la
cessione o per lo sconto di cui all’art. 121: a) per gli interventi
di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati
asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al
comma 3-ter dell’art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la
corrispondente congruita’ delle spese sostenute in relazione agli
interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa
esclusivamente per via telematica all’Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabilite le modalita’ di trasmissione della
suddetta asseverazione e le relative modalita’ attuative»;
il comma 13-bis dell’art. 119, secondo cui «L’asseverazione di
cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo e’ rilasciata
al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori
sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’art. 121.
L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti
tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai
fini dell’asseverazione della congruita’ delle spese si fa
riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13,
lettera a). Nelle more dell’adozione del predetto decreto, la
congruita’ delle spese e’ determinata facendo riferimento ai prezzi
riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province
autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto,
ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli
interventi.»;
il comma 14 dell’art. 119, secondo cui «Ferma l’applicazione
delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che
rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per
ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti
stipulano una polizza di assicurazione della responsabilita’ civile,
con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni
rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette
attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila
euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello
Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati
dall’attivita’ prestata. La non veridicita’ delle attestazioni o
asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo addetto
al controllo sull’osservanza della presente disposizione ai sensi
dell’art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e’ individuato nel
Ministero dello sviluppo economico.»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante
«Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell’edilizia»;
Visto il comma 3-ter dell’art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, che prevede che con uno o piu’ decreti del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono
soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui
al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per
singola tipologia di intervento;
Vista legge del 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al
sistema penale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno
2015, recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle
prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei
requisiti minimi degli edifici»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno
2015, recante «Schemi e modalita’ di riferimento per la compilazione
della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle
prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli
edifici»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno
2015, recante «Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo
economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo
2008, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico 26 gennaio 2010, di attuazione dell’art. 1, comma
24, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la
definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo
e di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione dei commi 344 e
345 della legge finanziaria 2007;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11
maggio 2018, recante «Procedure e modalita’ per l’esecuzione dei
controlli da parte di ENEA sulla sussistenza delle condizioni per la
fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per
interventi di efficienza energetica, ai sensi dell’art. 14, comma
2-quinquies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2013, n. 90»;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto disciplina il contenuto e le modalita’ di
trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi di
cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 119 del decreto rilancio, come
previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’art. 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, nonche’, per i medesimi
interventi, le modalita’ di verifica ed accertamento delle
asseverazioni, attestazioni e certificazioni infedeli al fine
dell’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) decreto rilancio: il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
b) decreto requisiti ecobonus: il decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6
agosto 2020, adottato ai sensi del comma 3-ter dell’art. 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, che definisce i requisiti tecnici
che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle
agevolazioni di cui all’art. 119 del decreto rilancio, ivi compresi i
massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento;
c) decreto relazioni tecniche: il decreto del Ministro dello
sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale –
Serie generale – n. 162 del 15 luglio 2015, recante «Schemi e
modalita’ di riferimento per la compilazione della relazione tecnica
di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei
requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici»;
d) linee guida APE: il decreto del Ministro dello sviluppo
economico 26 giugno 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie
generale – n. 162 del 15 luglio 2015, recante «Adeguamento del
decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee
guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici»;
e) asseverazione: la dichiarazione sottoscritta dal tecnico
abilitato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47, 75 e 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
la quale lo stesso attesta che gli interventi di cui ai commi 1, 2 e
3 dell’art. 119 del decreto rilancio sono rispondenti ai requisiti di
cui all’allegato A del decreto requisiti ecobonus, nonche’ la
congruita’ dei costi degli stessi interventi, anche rispetto ai costi
specifici di cui all’art. 3, comma 2 del decreto requisiti ecobonus;
f) polizza di assicurazione: il contratto di assicurazione della
responsabilita’ civile stipulato con un’impresa autorizzata
all’esercizio del ramo 13 – Responsabilita’ civile generale di cui
all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005 o con
un’impresa estera ammessa ad esercitare tale attivita’ in regime di
stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della
Repubblica italiana;
g) tecnico abilitato: il soggetto di cui alla lettera c), comma
3, art. 1 del decreto requisiti ecobonus;
h) ENEA: l’ente Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico.
Art. 2
Asseverazione
1. Il tecnico abilitato antepone alla sottoscrizione
dell’asseverazione il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Il tecnico abilitato, all’atto della sottoscrizione, appone il
timbro fornito dal collegio o dall’ordine professionale, attestante
che lo stesso possiede il requisito, prescritto dalla legge,
dell’iscrizione nell’albo professionale e di svolgimento della libera
professione.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti,
costituiscono, inoltre, elementi essenziali dell’asseverazione, a
pena di invalidita’:
a) la dichiarazione espressa del tecnico abilitato con la quale
lo stesso specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore
legale ad un preciso indirizzo di posta elettronica certificata,
anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 dell’art. 6;
b) la dichiarazione che, alla data di presentazione
dell’asseverazione, il massimale della polizza allegata e’ adeguato
al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli
importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o
attestazioni.
4. Il tecnico abilitato allega, a pena di invalidita’
dell’asseverazione medesima, copia della polizza di assicurazione,
che costituisce parte integrante del documento di asseverazione, e
copia del documento di riconoscimento.
5. Non sono considerati validi, ai fini del presente decreto, le
polizze di assicurazione stipulate con le imprese di assicurazione
extracomunitaria, ovverosia le societa’ di assicurazione aventi sede
legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente
all’Unione europea, o non aderente allo Spazio economico europeo. E’
consentita anche la stipulazione in coassicurazione.
6. Il massimale della polizza di assicurazione e’ adeguato al
numero delle asseverazioni rilasciate e all’ammontare degli importi
degli interventi oggetto delle asseverazioni; a tal fine, il tecnico
abilitato dichiara che il massimale della polizza di assicurazione
allegata all’asseverazione e’ adeguato. In ogni caso il massimale
della polizza di assicurazione non puo’ essere inferiore a euro
500.000.
7. L’asseverazione puo’ avere ad oggetto gli interventi conclusi o
uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nei
limiti previsti all’art. 119, comma 13-bis del decreto rilancio ed e’
redatta:
a) secondo il modulo tipo di cui all’allegato 1, che contiene gli
elementi essenziali dell’asseverazione di cui al presente articolo,
con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi;
b) secondo il modulo tipo di cui all’allegato 2, che contiene gli
elementi essenziali dell’asseverazione di cui al presente articolo,
con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori.
8. L’asseverazione di cui al comma 7, lettera b) e’ comunque
seguita, dopo il termine dei lavori, dall’asseverazione di cui alla
lettera a) del medesimo comma.
Art. 3
Termini e modalita’
di trasmissione dell’asseverazione
1. L’asseverazione di cui all’art. 2, previa registrazione da parte
del tecnico abilitato, e’ compilata on-line nel portale informatico
ENEA dedicato, secondo i modelli di cui agli allegati al presente
decreto. La stampa del modello compilato, debitamente firmata in ogni
pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale, e’
digitalizzata e trasmessa ad ENEA attraverso il suddetto sito.
2. L’asseverazione e’ trasmessa, con le modalita’ di cui al comma
1, entro novanta giorni dal termine dei lavori, nel caso di
asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi.
3. A seguito della trasmissione di cui al comma 1, il tecnico
abilitato riceve la relativa ricevuta di avvenuta trasmissione, che
riporta il codice univoco identificativo attribuito dal sistema.
4. Le comunicazioni tra ENEA e tecnico abilitato, ad eccezione
della comunicazione di cui all’art. 6, comma 2, avvengono tramite
l’area personale riservata allo stesso nel portale informatico di cui
al comma 1.
Art. 4
Verifiche ai fini dell’accesso al beneficio della detrazione diretta,
alla cessione o allo sconto di cui all’art. 121 del decreto
rilancio
1. Al fine di consentire ai beneficiari di accedere alla detrazione
diretta e alla cessione o allo sconto di cui all’art. 121 del decreto
rilancio, fermo restando il controllo sulla regolarita’
dell’asseverazione ai sensi dell’art. 5, ENEA effettua un controllo
automatico per il tramite del portale di cui all’art. 3, volto ad
assicurare la completezza della documentazione fornita. In
particolare, per ogni istanza, verifica che sia fornita
dichiarazione:
a) che il beneficiario rientri tra quelli previsti dal comma 9
dell’art. 119 del decreto rilancio e che siano rispettate le
condizioni di cui al comma 10 del medesimo articolo;
b) per tutti gli interventi oggetto dell’asseverazione, che i
dati tecnici dichiarati nella scheda di cui all’allegato D del
decreto requisiti ecobonus garantiscano:
i) la rispondenza degli interventi ai requisiti di cui al
medesimo decreto;
ii) che la tipologia di edificio rientri tra quelli agevolabili
ai sensi dell’art. 119 del decreto rilancio;
c) che, per gli eventuali ulteriori interventi di cui all’art. 14
del citato decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui
alla lettera a) e b), siano rispettate le condizioni di cui al comma
2 dell’art. 119 del decreto rilancio;
d) della congruita’ degli stessi interventi al rispetto dei costi
specifici di cui all’art. 3, comma 2 del decreto requisiti ecobonus;
e) che l’asseverazione sia regolarmente datata, sottoscritta e
timbrata dal tecnico abilitato;
f) che nell’asseverazione sia presente il richiamo agli articoli
47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
g) del tecnico abilitato, con la quale lo stesso dichiara di
voler ricevere ogni comunicazione con valore legale, anche ai fini
della contestazione di cui al comma 2 dell’art. 6;
h) che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il
massimale della polizza di assicurazione e’ adeguato al numero delle
attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli
interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni e,
comunque, non inferiore a 500 mila euro;
i) che, per la polizza di assicurazione, siano riportati la
societa’ assicuratrice, il numero della polizza, l’importo
complessivo assicurato, la disponibilita’ residua della copertura
assicurativa, che deve essere maggiore o uguale all’importo
dell’intervento asseverato.
2. ENEA, all’esito positivo della verifica di cui al comma 1,
eseguita anche a mezzo del portale informatico dedicato di cui
all’art. 3, comma 1, rilascia la ricevuta informatica di cui all’art.
6, comma 1, lettera g) del decreto requisiti ecobonus, comprensiva
del codice identificativo della domanda.
3. Nei casi in cui l’asseverazione si riferisca a uno stato di
avanzamento delle opere per la loro realizzazione, ai fini della
verifica di cui alle lettere b), c), d), g) del comma 1, e’ acquisita
dichiarazione del tecnico abilitato che asseveri il rispetto dei
requisiti secondo quanto indicato dal progetto, degli APE preliminari
e dalle caratteristiche tecniche dei componenti acquistati, come
evidenziato anche dalle attestazioni/schede tecniche fornite dai
produttori e dalle fatture allegate. In tali casi l’ENEA, all’esito
positivo della verifica di cui al comma 1, eseguita anche a mezzo del
portale informatico dedicato di cui all’art. 3, comma 1, rilascia la
ricevuta informatica di cui all’art. 6, comma 1, lettera g) del
decreto requisiti ecobonus, comprensiva del codice identificativo
della domanda che evidenzi la caratteristica di «stato di avanzamento
lavori». Tale codice identificativo e’ abilitante all’accesso alle
opzioni di cui all’art. 121 del decreto rilancio per un ammontare
massimo pari al valore economico dello stato di avanzamento lavori
dichiarato.
4. Nei casi di cui al comma 3 del presente articolo, il tecnico
abilitato, al termine dei lavori e nel rispetto dei tempi previsti
dall’art. 3, dovra’ fornire l’asseverazione di cui all’art. 2, comma
7, lettera a). ENEA, all’esito positivo della verifica di cui al
comma 1, eseguita anche a mezzo del portale informatico dedicato di
cui all’art. 3, comma 1, rilascia la ricevuta informatica di cui
all’art. 6, comma 1, lettera g) del decreto requisiti ecobonus,
comprensiva del codice identificativo della domanda che evidenzi la
caratteristica di «intervento realizzato». Tale codice identificativo
e’ abilitante al riconoscimento degli importi residui rispetto a
quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
5. Nei casi in cui, trascorsi quarantotto mesi dalla trasmissione
dell’asseverazione di cui al comma 3, non sia pervenuta
l’asseverazione di cui al comma 4, ENEA comunica la mancata
conclusione dei lavori all’Agenzia delle entrate per il seguito di
competenza.
Art. 5
Controlli a campione
sulla regolarita’ dell’asseverazione
1. I controlli a campione sulla regolarita’ delle asseverazioni,
anche rispetto alle dichiarazioni di cui all’art. 4, nonche’ volti ad
accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle
detrazioni fiscali di cui all’art. 119, commi 1 e 2 del decreto
rilancio, sono svolti da ENEA secondo le modalita’ e le procedure, in
quanto compatibili con il presente decreto, previste dal decreto del
Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 211 dell’11 settembre 2018.
2. ENEA, in conformita’ e nel rispetto dei criteri di cui all’art.
2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 maggio
2018, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto per le istanze presentate nell’anno 2020 ed entro il 31
gennaio 2021 per le istanze presentate nell’anno 2021, elabora e
sottopone alla Direzione generale per l’approvvigionamento,
l’efficienza e la competitivita’ energetica del Ministero dello
sviluppo economico un programma di controlli a campione sugli
interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali oggetto delle
asseverazioni e sulla regolarita’ delle asseverazioni stesse.
3. Il campione delle istanze sottoposte a controllo e’ definito nel
limite minimo del 5% delle asseverazioni annualmente presentate. ENEA
esegue i controlli di cui al comma 1 su tutte le asseverazioni
relative a interventi avviati prima del 1° luglio 2020.
4. Il programma di cui al comma 2 specifica le istanze da
sottoporre a controllo documentale e a controllo in situ, i quali non
sono inferiori al 10% delle istanze complessivamente sottoposte a
controllo, secondo le procedure di cui al citato decreto del Ministro
dello sviluppo economico dell’11 maggio 2018.
5. Le risultanze dei controlli effettuati ai sensi del programma di
cui al comma 2 sono trasmesse da ENEA alla Direzione generale per
l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitivita’ energetica del
Ministero dello sviluppo economico con cadenza bimestrale, anche al
fine di avviare gli eventuali procedimenti sanzionatori di cui
all’art. 6.
Art. 6
Sanzioni
1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto
costituisca reato, la Direzione generale per l’approvvigionamento,
l’efficienza e la competitivita’ energetica del Ministero dello
sviluppo economico irroga ai soggetti che rilasciano attestazioni e
asseverazioni infedeli la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione infedele resa. Al
procedimento si applicano, in quanto compatibili con il presente
decreto, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. La Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e
la competitivita’ energetica del Ministero dello sviluppo economico,
a seguito della comunicazione di cui all’art. 5, comma 5, procede nei
confronti del tecnico abilitato che ha sottoscritto l’asseverazione
infedele con la contestazione di cui all’art. 14 della legge n. 689
del 1981.
3. La contestazione di cui all’art. 14, della legge n. 689 del
1981, e’ effettuata per il tramite di posta elettronica certificata.
Art. 7
Comunicazione alla Agenzia delle entrate
e al Ministero dell’economia e delle finanze
1. La Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e
la competitivita’ energetica del Ministero dello sviluppo economico,
dopo aver effettuato la contestazione di cui all’art. 6, comma 3,
sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed
esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti
difensivi ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689 del 1981, qualora
ritenga fondato l’accertamento, contestualmente all’adozione
dell’ordinanza di ingiunzione, trasmette all’Agenzia delle entrate
territorialmente competente nonche’ al Ministero dell’economia e
delle finanze, l’elenco completo delle asseverazioni o delle
attestazioni prive del requisito della veridicita’, per assicurare lo
svolgimento delle attivita’ che comportano la decadenza dal beneficio
e per il risarcimento dei danni eventualmente provocati
dall’attivita’ prestata, provvedendo a darne comunicazione all’ordine
professionale di appartenenza del tecnico abilitato interessato.
Art. 8
Rendicontazione attivita’
1. Le spese sostenute da ENEA sono riconosciute a valere e nei
limiti delle risorse di cui all’art. 14, comma 2-quinquies del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in conformita’ ai criteri e alle
modalita’ di rendicontazione di cui all’art. 6 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico dell’11 maggio 2018, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 211 dell’11 settembre
2018.
Art. 9
Disposizioni finali
1. Il presente decreto, di cui l’allegato 1 e l’allegato 2
costituiscono parte integrante, e’ trasmesso alla Corte dei conti per
la registrazione ed e’ successivamente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2020
Il Ministro: Patuanelli
Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 837
Allegato 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
Asseverazione di cui al comma 13 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020,
resa ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera a)
del Decreto “Asseverazioni”
(Stato finale)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
Asseverazione di cui al comma 13 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020,
resa ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera b),
del Decreto “Asseverazioni”
Stato di avanzamento lavori (SAL) n.__del ___
Parte di provvedimento in formato grafico

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