Agevolazioni alle imprese – GU n 78 del 24-3-2020 – Agevolazione produzione dispositivi medici e DPI _Ordinanza 23 marzo 2020

Agevolazioni alle imprese – GU n 78 del 24-3-2020 – Agevolazione produzione dispositivi medici e DPI _Ordinanza 23 marzo 2020

il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 con l’ordinanza in oggetto _ pubblicata sulla G.U. del 24 marzo u.s._ da attuazione ad una specifica misura di incentivo alla produzione e alla fornitura
di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale contenuta all’art.5 c.6 del
DL 18/2020, con una dotazione finanziaria complessiva di 50 milioni di euro per l’anno
2020 fatti salvi eventuali incrementi disposti con successivi provvedimenti legislativi o
amministrativi.
Per “dispositivi medici” si intende: strumenti, apparecchi e impianti utilizzati per
finalità diagnostiche o terapeutiche nella cura del virus COVID-19 quali, a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo, respiratori e attrezzature connesse;
Per “dispositivi di protezione individuale”: dispositivi di protezione individuali (DPI)
quali occhiali protettivi o visiere, mascherine, guanti e tute di protezione, come
individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri
dispositivi equiparati ai sensi dell’art. 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n.9
Atteso che talune imprese artigiane potrebbero essere interessate alla misura, soprattutto
con riferimento a questa seconda tipologia di prodotti, si ritiene utile richiamare l’attenzione
delle nostre associazioni sulle seguenti ulteriori disposizioni contenute nella citata
ordinanza
I soggetti beneficiari possono essere società di persone o di capitali ivi comprese le
società cooperative di qualsiasi dimensione localizzate sull’intero territorio nazionale.
Viene richiesto che alla data di presentazione della domanda di accesso, le imprese siano
regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese, non si trovino in liquidazione
volontaria o sottoposte a procedure concorsuali ad eccezione di quelle in continuità
aziendali, devono essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa
edilizia ed urbanistica del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia
dell’ambiente. Le imprese richiedenti devono essere inoltre in regime di contabilità ordinari
e non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà’ così come individuata dal
regolamento GBER alla data del 31 dicembre 2019.
Alle agevolazione dell’Ordinanza in oggetto sono ammissibili i programmi di investimento
volti all’incremento della disponibilità nel territorio nazionale di dispositivi medici e di
dispositivi di protezione individuale attraverso:
a) l’ampliamento della capacità di una unità produttiva esistente già adibita alla
produzione di dispositivi medici e/o di dispositivi di protezione individuale;
b) la riconversione di una unità produttiva esistente finalizzata alla produzione di
dispositivi medici e/o di dispositivi di protezione individuale.
Allegato
Ordinanza Commissario straordinario COVID – 19 del 23 marzo 2020


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E
CONTRASTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
ORDINANZA 23 marzo 2020
Agevolazioni alle imprese Emergenza COVID-19. (Ordinanza n. 4).
(20A01824) (GU n.78 del 24-3-2020)
Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto l’art. 112 del predetto decreto-legge che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e’ nominato un Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle
misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, e che ne definisce funzioni e poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
Visto, altresi’, l’art. 5 del medesimo decreto, che istituisce una specifica misura di incentivo alla produzione e alla fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale,
operante secondo modalita’ compatibili con la normativa europea, autorizzando a tal fine la spesa complessiva di 50 milioni di euro per l’anno 2020, stabilendo tra l’altro che:
a) per assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata disponibilita’ degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19, il Commissario straordinario di cui al citato art. 122 e’ autorizzato a
erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonche’ finanziamenti agevolati;
b) il Commissario straordinario si avvale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, in qualita’ di soggetto gestore della misura;
c) entro cinque giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, il Commissario straordinario definisce e avvia la misura e fornisce specifiche disposizioni per assicurare la gestione della stessa;
Visto l’art. 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a
porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro;
Visto l’art. 168 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea secondo cui l’Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell’attuazione di tutte le
sue politiche ed attivita’ e che prevede che l’azione dell’Unione si indirizza al miglioramento della sanita’ pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all’eliminazione delle fonti di pericolo
per la salute fisica e mentale; Vista la comunicazione della Commissione europea del 13 marzo 2020-
COM (2020) 112 final – «Risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19»;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 –
COM (2020) 1863 final – «Temporary Framework for State aid measures
to support the economy in the current COVID-19 outbreak»;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 53 del 2 marzo 2020 e, in particolare, l’art. 34, che detta disposizioni in materia di dispositivi di protezione individuale;
Vista la circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020, con la quale sono fornite indicazioni in ordine ai dispositivi di protezione individuali;
Vista la decisione della Commissione europea del 22 marzo 2020-C(2020) 1887 con la quale l’aiuto di Stato SA 56785 «product …» viene considerato compatibile con il mercato interno ai sensi
dell’art. 107, punto 3, lettera b) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 2020, con il quale il dott. Domenico Arcuri e’ stato nominato Commissario straordinario ai sensi dell’art. 122 del piu’ volte
citato decreto-legge n. 18/2020;
Dispone:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini della presente ordinanza, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «decreto-legge»: il decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020;
b) «Agenzia»: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia;
c) «dispositivi medici»: strumenti, apparecchi e impianti utilizzati per finalita’ diagnostiche o terapeutiche nella cura del virus COVID-19 quali, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, respiratori e attrezzature connesse;
d) «dispositivi di protezione individuale»: dispositivi di protezione individuali (DPI) quali occhiali protettivi o visiere, mascherine, guanti e tute di protezione, come individuati dalla
circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi equiparati ai sensi dell’art. 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
e) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
Art. 2
Ambito di applicazione e finalita’ dell’intervento
1. La presente ordinanza, considerata la necessita’ di contrastare piu’ efficacemente il progredire dell’epidemia COVID 19, nonche’ la situazione attuale di carenza di liquidita’ di cui soffrono le imprese italiane del comparto, fornisce, ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge, le disposizioni volte a consentire l’attuazione e la gestione ad opera dell’agenzia della misura di incentivazione alla
produzione e alla fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale prevista dal medesimo art. 5.
Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione degli aiuti di cui alla presente ordinanza sono pari, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del decreto-legge, a euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00), fatti salvi eventuali incrementi della dotazione finanziaria disposti con successivi provvedimenti legislativi o amministrativi.
2. Per la gestione delle risorse di cui al comma 1 e’ utilizzato l’apposito conto corrente infruttifero intestato all’agenzia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 5, comma 6 del decreto-legge.
Art. 4
Soggetti beneficiari
1. Gli incentivi di cui alla presente ordinanza possono essere concessi a societa’ di persone o di capitali ivi comprese le societa’ cooperative di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile, e le societa’ consortili di cui all’art. 2615-ter del codice civile di qualsiasi dimensione localizzate sull’intero territorio nazionale.
2. Alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, le imprese indicate al comma 1 devono:
a) essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalita’ giuridica riconosciuta nello stato di
residenza come risultante

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ORDINANZA 23 marzo 2020 – Agevolazioni alle imprese – GU n 78 del 24-3-2020

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