Certificazione verde COVID-19_ Decreto Legge di estensione dell’ambito applicativo e di rafforzamento del sistema di screening

Certificazione verde COVID-19_ Decreto Legge di estensione dell’ambito applicativo e di rafforzamento del sistema di screening

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri un decreto-legge che
introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e
privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19
e il rafforzamento del sistema di screening.

Si trasmette in allegato copia del provvedimento nella versione pervenuta agli uffici della
Confederazione e pertanto da considerare soggetta a possibili modificazioni fino alla sua
pubblicazione in Gazzetta.
Di seguito le principali previsioni.

Lavoro pubblico
A chi si applica:

È tenuto a essere in possesso dei Certificati Verdi il personale delle Amministrazioni
pubbliche.
L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca
d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche
per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.
Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la
propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.

Dove si applica:
Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai
luoghi di lavoro delle strutture prima elencate.
I controlli e chi li effettua:
Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre
devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati
preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di
lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle
eventuali violazioni.
Le sanzioni:
Il decreto prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non
averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente
ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni di
assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di
assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione
del rapporto di lavoro.

Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione
pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai
diversi ordinamenti di appartenenza.
Organi costituzionali
L’obbligo di Green Pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche
istituzionali di vertice. Gli organi costituzionali adeguano il proprio ordinamento alle nuove
disposizioni sull’impiego delle Certificazioni Verdi.

Lavoro privato
A chi si applica
Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano
attività lavorativa nel settore privato.

Dove si applica
Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai
luoghi di lavoro.

I controlli e chi li effettua:
Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato sono i datori di lavoro a dover
assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per
l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai
luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i
soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Le sanzioni:
Il decreto prevede che il personale ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non
averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente
senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono
conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto
accesso violando l’obbligo di Green Pass.
Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al
datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.

Tamponi calmierati:
Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi
applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per
l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza
epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo vale per le
farmacie che hanno i requisiti prescritti.
Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati
dalla vaccinazione.

Revisione misure di distanziamento:
Entro il 30 settembre, in ragione dell’estensione dell’obbligo di Green Pass e
dell’andamento della campagna vaccinale, il Cts esprime un parere relativo alle condizioni
di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali,
sportive, sociali e ricreative. La rivalutazione sarà propedeutica all’adozione degli
successivi provvedimenti.

 

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