INPS chiarisce che la trattenuta previdenziale (2) Comunicato-stampa-INPS-contributi

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INPS chiarisce che la trattenuta previdenziale (2) – Comunicato-stampa-INPS-contributi

INPS chiarisce che la trattenuta previdenziale relativa alla quota a carico del lavoratore è
INCLUSA nelle sospensioni
Roma, 23 marzo 2020 _ Nei giorni scorsi CASARTIGIANI aveva sollecitato il Dicastero del Lavoro e
l’INPS sulla necessità che la sospensione degli adempimenti contributivi e assistenziali contenute
nel DL Cura Italia fosse estesa a tutti i versamenti compreso quindi la trattenuta previdenziale
relativa alla quota a carico del lavoratore. L’Istituto infatti con la circolare nr. 37 del 12 marzo 2020
aveva escluso espressamente tale opportunità creando un grave problema per le imprese sia sotto
il profilo economico e di liquidità che sul piano applicativo.
Alla luce dell’aggravamento della situazione epidemiologica che ha portato all’emanazione di un
ulteriore decreto di urgenza (decreto-legge n. 18/2020), vi informiamo che il citato Dicastero_
accogliendo le sollecitazioni della Confederazione _ ha riponderato il parere in precedenza espresso
In particolare, il decreto legge n.18/2020, favorendo la posizione dei creditori di imposta, ha
indotto a ritenere che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprenda anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti, fermo restando l’obbligo di riversamento all’Istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di
sanzioni e interessi.


INPS Comunicato stampa
Roma, 21 marzo 2020
Pandemia Covid-19
Inps: Sospensione degli adempienti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali – pagamento delle quote a carico
Con la circolare Inps n. 37/2020, in un primo momento valutata favorevolmente dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in quanto in linea sia con il dettato
normativo che con le istruzioni fornite dall’Inps in casi analoghi, è stato precisato che
la quota a carico dei lavoratori, se trattenuta in busta paga dai datori di lavoro, deve
essere versata entro le scadenze legali e non è soggetta alla sospensione prevista dal
decreto-legge n. 9/2020.
Alla luce dell’aggravamento della situazione epidemiologica che ha portato
all’emanazione di un ulteriore decreto di urgenza (decreto-legge n. 18/2020), il citato
Dicastero ha riponderato il parere in precedenza espresso senza riserve tecniche e di
merito sulla circolare n. 37/2020.
In particolare, il decreto legge n.18/2020, favorendo la posizione dei creditori di
imposta, ha indotto a ritenere che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti
dei contributi previdenziali e assistenziali comprenda anche quelli relativi alla quota a
carico dei lavoratori dipendenti, fermo restando l’obbligo di riversamento all’Istituto
entro la data di ripresa dei versamenti in un’unica soluzione, senza applicazione di
sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate
mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

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Comunicato-stampa-INPS-contributi

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