DISPOSIZIONI IN FASE DI CONVERSIONE: SOSPENSIONE MUTUI PRIMA CASA – SOSPENSIONE VERSAMENTI – CREDITO D’IMPOSTA – ALTRO

DISPOSIZIONI IN FASE DI CONVERSIONE: SOSPENSIONE MUTUI PRIMA CASA – SOSPENSIONE VERSAMENTI – CREDITO D’IMPOSTA – ALTRO

Circolare n.82/2020 04/05/2020
Conversione in legge del Decreto Cura Italia: disposizioni modificate in fase di conversione
Si informa che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29.04.2020 la L.27/2020, di conversione, con modifiche, del D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”).
L’articolo 1, comma 2, L. 27/2020, innanzitutto, dispone l’abrogazione, tra gli altri, del D.L. 9/2020. Il
suddetto decreto, infatti, non è stato convertito in legge, in quanto le previsioni accolte nello stesso sono
state recepite nella richiamata L. 27/2020. Alcune disposizioni del Decreto Cura Italia, poi, pur essendo
state convertite in legge, sono state già oggetto di modifica, o, addirittura, di abrogazione, ad opera
del Decreto Liquidità.
Di seguito si richiamano, in sintesi, alcune delle principali novità introdotte nel corso dell’iter di conversione in Legge.

Sospensione mutui prima casa
Il decreto Cura Italia aveva previsto l’estensione del Fondo di solidarietà mutui “prima casa”, c.d. “Fondo
Gasparrini”, anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che avevano subito una riduzione del
fatturato in conseguenza dell’emergenza sanitaria in corso.
La legge di conversione ha esteso la platea dei beneficiari, prevedendo, tra l’altro, che possano essere
sospesi i mutui di importo fino a 400.000 euro (la soglia precedente era 250.000 euro) nonché i mutui
concessi per il tramite del Fondo di garanzia per l’acquisto dei mutui prima casa, gestito da CONSAP Spa.
Recependo le novità normative, con il comunicato stampa n. 91 del 30.04.2020, il MEF ha annunciato
la disponibilità del nuovo modulo per la richiesta della sospensione delle rate.

Sospensione procedure esecutive sulla prima casa
Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (30.04.2020) sono sospese, per sei mesi, le
procedure esecutive per il pignoramento immobiliare che abbiano ad oggetto l’abitazione principale del
debitore.

Sospensione dei versamenti
L’articolo 61 è stato interamente riscritto, al fine di recepire le novità introdotte dall’articolo 8 D.L. 9/2020 (decreto, quest’ultimo, abrogato). Tra le principali novità, rispetto al previgente quadro normativo, deve essere segnalata l’estensione della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi anche agli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite, richiamati tra i soggetti maggiormente colpiti dalla crisi in corso. L’articolo 62 estende la sospensione dei versamenti Iva (originariamente limitata alle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza) anche alla Provincia di Brescia.
Credito d’imposta negozi e botteghe In sede di conversione è stato stabilito che il credito d’imposta in oggetto non è soggetto a tassazione ai fini IRPEF/IRES e IRAP. Inoltre, per espressa disposizione normativa, l’importo non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5,
TUIR.

Deduzioni e detrazioni per erogazioni liberali
Con la conversione in legge del Decreto Cura Italia, la detrazione è stata riconosciuta anche a fronte delle
erogazioni liberali a favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti. La stessa estensione è stata prevista anche nell’ambito della disciplina riservata alle deduzioni dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali.

Attività di controllo: proroga termini prescrizione e decadenza
È stato abrogato il richiamo alle previsioni cui all’articolo 12, comma 2, D.LGS. 159/2015: non opera più
pertanto, la proroga di 2 anni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli Uffici, in forza della quale i termini di accertamento per l’anno 2015 scadevano nel 2022.

Imprese florovivaistiche
Pe le imprese del settore florovivaistico i versamenti e gli adempimenti sono sospesi dal 30.04.2020 fino al 15.07.2020. Sempre per le stesse imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione Iva dal 01.04.2020 al 30.06.2020. I versamenti sospesi sono effettuati, in un’unica soluzione o in cinque rate mensili, dal 31.07.2020.

Deleghe agli intermediari per via telematica
In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso, e fino alla cessazione della stessa, i soggetti che
intendono presentare dichiarazioni, denunce e atti all’Agenzia delle entrate per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica possono inviare per via telematica ai predetti intermediari la copia per immagine della delega o del mandato all’incarico sottoscritta e della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In alternativa, è consentita la presentazione in via telematica di deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa autorizzazione dell’interessato. La regolarizzazione delle deleghe o dei mandati e della documentazione deve comunque intervenire una volta cessata l’attuale situazione emergenziale.
Tali modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e
domande all’Inps, alle amministrazioni pubbliche locali, alle università e agli istituti di istruzione
universitaria pubblici e ad altri enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati.

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