Milleproroghe: Le proposte di modifica ed integrazione delle Confederazioni artigiane

Milleproroghe: Le proposte di modifica ed integrazione delle Confederazioni artigiane

Roma 18 gennaio 2023 _ CASARTIGIANI _ congiuntamente a Confartigianato e Cna _ ha
preso parte lunedì scorso all’audizione sull’AS 452 di conversione in legge del decreto-legge
29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (c.d.
milleproroghe)
Con riferimento alle disposizioni contenute all’art. 3 _ che introducono proroghe di termini in
materia fiscale _ è stata giudicata positivamente la misurasulla sospensione degli
ammortamenti, e anche la possibilità di disapplicare, per un ulteriore anno, alcuni obblighi
previsti dal codice civile per le società di capitale a protezione del capitale sociale. Senz’altro
positiva inoltre è stata giudicata la proroga di sei mesi dell’adempimento dichiarativo IMU
per il 2021 per tutti i soggetti, persone fisiche, enti commerciali e non.
Sulle altre misure di proroga, in sintesi, sono state proposte le seguenti modifiche:
Obblighi di trasparenza: proroga sanzioni _ Si propone di prorogare di un ulteriore anno
– fino al 1° gennaio 2024 – l’applicazione delle sanzioni relative alla violazione dell’obbligo
di comunicazione che grava sulle imprese che ricevono sovvenzioni, sussidi, vantaggi,
contributi o aiuti, erogati dalle pubbliche amministrazioni. Tale obbligo, previsto dalla legge
n. 124/2017 (commi 125 e seguenti), rappresenta un notevole aggravio burocratico per le
imprese, soprattutto nell’attuale situazione di crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria
che ha reso necessarie numerose misure di contributi, incentivi e sussidi, rispetto ai quali
diventa difficile e oneroso il rispetto dell’obbligo stesso. Si propone quindi di prevedere la
sospensione per il prossimo anno delle sanzioni, evitando che le imprese debbano subire
un ulteriore aggravio di costi.
Proroga acquisizione requisiti professionali meccatronici L’attività di autoriparazione,
disciplinata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è stata aggiornata dalla legge 11
dicembre 2012, n. 224, che ha unificato nella nuova figura del “meccatronico” le sezioni
“meccanica-motorista” ed “elettrauto” (lasciando inalterate le altre due sezioni “carrozziere”
e “gommista”) e ha previsto un periodo transitorio che ha stabilito le modalità per la
conseguente regolarizzazione dell’abilitazione professionale da parte delle imprese entro il
termine del 5 gennaio 2018. Tuttavia, a causa di carenze attuative, l’iter previsto dal
legislatore non si è concretizzato nella compiuta e uniforme attivazione sul territorio dei corsi
regionali di qualificazione, con ricadute assai penalizzanti per le imprese, ostacolate di fatto
nell’adeguare i requisiti entro il termine previsto. Per le ragioni sopra evidenziate, si richiede
di prorogare di un anno gli effetti del regime transitorio di cui all’art. 3, comma 2, della legge
224/2012, come modificato dall’articolo 1, comma 1132, lett. d) della legge 205/2017. La
richiesta di proroga si considera indispensabile anche al fine di garantire agli utenti la
continuità del servizio erogato dalle imprese di autoriparazione, essenziale per l’efficienza
del parco auto circolante e la tutela della sicurezza stradale.
Fondo nuove competenze: proroga della scadenza per la sottoscrizione degli accordi
aziendali e territoriali Alla luce del rifinanziamento del “Fondo Nuove Competenze”, con
risorse pari a 1 miliardo di euro a valere sull’iniziativa REACT-EU, si propone di consentire
anche nel 2023 la sottoscrizione degli accordi aziendali o territoriali necessari per la
presentazione delle domande di accesso al Fondo, superando l’attuale previsione
contenuta nel decreto interministeriale del 29 settembre 2022, che fissa al 31 dicembre
2022 il termine per la sottoscrizione degli accordi.
Informazioni sul rapporto di lavoro – Rinvio alla contrattazione collettiva Si propone di
ripristinare nell’ambito del d.lgs. n. 152/1997, come modificato dal d.lgs. n.104/2022 (c.d.
Decreto Trasparenza), l’espressa possibilità di rinviare al contratto collettivo applicato il
reperimento delle informazioni relative a tutti quegli aspetti del rapporto di lavoro che trovano
la loro naturale sede di regolamentazione proprio nella contrattazione collettiva. Il decreto
legislativo n. 104/2022, attuativo della direttiva comunitaria 1152 del 2019, ha infatti
modificato il d.lgs. n. 152/1997 ampliando da un lato il campo di applicazione soggettivo
della disciplina relativa agli obblighi informativi dei datori di lavoro, che viene estesa alle
tipologie contrattuali c.d. non standard, e dall’altro il novero delle informazioni che i datori di
lavoro devono fornire al momento della stipula del contratto di lavoro. Tale ampliamento è
stato accompagnato dal venir meno dell’espressa possibilità, originariamente prevista
dall’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 152/1997, di fornire alcune informazioni (durata periodo di
prova, retribuzione, durata delle ferie, orario di lavoro, preavviso) mediante il rinvio alle
norme del contratto collettivo applicato. Siamo, quindi, di fronte a un provvedimento che
introduce ulteriori aggravi burocratici per le imprese, entrato in vigore in pieno agosto e
senza previsione di un periodo transitorio, e che, su alcuni profili, appare ultroneo rispetto a
quanto richiesto dalla direttiva comunitaria, configurandosi pertanto come un evidente caso
di gold plating.
Proroga del credito di imposta formazione 4.0 Si propone di prorogare anche per il 2023
il credito di imposta formazione 4.0, consentendo alle imprese di continuare a usufruire di
una misura rivelatasi molto utile in questi anni nel sostenere i processi di trasformazione
tecnologica e digitale attraverso la creazione e il consolidamento delle competenze nelle
tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0. La proroga appare vieppiù
necessaria anche alla luce degli investimenti previsti dal PNRR
Proroga del lavoro agile emergenziale. Si propone di prorogare a tutto il 2023 la disciplina
del c.d. lavoro agile emergenziale, in virtù della quale è possibile ricorrere a tale modalità di
svolgimento della prestazione lavorativa senza necessità di stipulare l’accordo con il
lavoratore.
La proposta è finalizzata a rendere più semplice il ricorso allo smart working sia per le
imprese sia per i lavoratori, anche alla luce di un contesto economico caratterizzato da rischi
elevati: escalation del conflitto in Ucraina, blocco delle forniture di gas dalla Russia,
accelerazione del tasso di inflazione e dei tassi di interesse e una insufficiente realizzazione
degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Posticipo dell’entrata in vigore delle nuove regole SOA ai fini dell’esecuzione dei
lavori edili privati. Si propone di differire di un anno l’entrata in vigore delle nuove
disposizioni con riguardo all’iter di accesso alle misure agevolative in edilizia (superbonus
110%, ecobonus, bonus casa, ecc.), così da consentire agli agenti economici di poter fare
affidamento, per ulteriori 12 mesi, sull’attuale corpo di regole, le quali risultano
razionalmente orientate sotto il profilo del carico burocratico/costi finanziari. Ciò, a maggior
ragione, se si considera il già elevato livello di intrusività normativa prodottosi, in tempi
recenti, a cagione delle reiterate modifiche apportate dal legislatore sul terreno delle
agevolazioni fiscali in parola, con grave perturbamento per la stabilità del quadro regolatorio
e dei rapporti giuridici in divenire caratterizzano, in concreto, il mercato delle costruzioni.
Con ciò provocando una vera e propria paralisi dei bonus edilizi, nel momento in cui si fa
più impellente il conseguimento degli obiettivi di riqualificazione energetica del patrimonio
edilizio privato in chiave green.
Proroga del termine finale per la validità delle concessioni demaniali in essere.
Attese l’area di intervento a la natura del provvedimento in discussione, e considerata,
altresì, l’esigenza di addivenire ad una riforma organica del demanio marittimo, lacuale e
fluviale, è importante poter riconsiderare la regola generale per cui il termine di efficacia
finale riferito alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali in essere alla data di
entrata in vigore della c.d. “legge sulla concorrenza” (legge 5 agosto 2022, n. 118) per
l’esercizio delle attività turistico- ricreative e sportive, nonché aventi ad oggetto la gestione
di strutture turistico-ricreative e sportive, debba essere perentoriamente fissato al 31
dicembre 2023 (cfr. art. 3, co. 1). L’attuale dies ad quem non aderisce, infatti, alla duplice
necessità di ammortizzare gli investimenti effettuati dalle imprese e di remunerare
equamente i capitali dalle stesse investiti.
Proroga di termini in materia di revisione periodica sui veicoli pesanti. Si propone di
posticipare di un anno la decorrenza dei termini fissati dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili del 15 novembre 2021, avuto riguardo al regime di
autorizzazione dei centri di controllo privati, stante la possibilità legislativamente accordata
di espletare, in ambito privato, la funzione di revisione sui c.d. veicoli pesanti.

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