Novità in materia di lavoro introdotte dalla legge di conversione del Decreto Sostegni bis.
Con la recente pubblicazione della Legge 23 luglio 2021, n. 106 di
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
(Decreto Sostegni Bis) sono state apportate significative modifiche in materia di lavoro
che hanno assorbito le misure introdotte dal Decreto Legge 30 giugno 2021, n. 99, che è
stato contestualmente abrogato. Si riportano di seguito, le principali novità.
Trattamenti di integrazione salariale. Ai datori di lavoro privati che sospendono o
riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19 di cui
all’art. 8, comma 1, del Decreto Sostegni, che non possono ricorrere ai trattamenti di
integrazione salariale di cui al D.Lgs. n. 148/2015, è consentito di usufruire di ulteriori 13
settimane di cassa integrazione guadagni straordinaria fino al 31 dicembre 2021, con la
preclusione per la durata del trattamento, della possibilità di avviare le procedure di
licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo;
ai datori di lavoro del settore delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di
abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e
simili è consentita la fruizione di ulteriori 17 settimane di cassa integrazione senza
versamento del contributo addizionale da utilizzare dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, con la
preclusione, anche in questo caso, per la durata del trattamento ordinario di integrazione
salariale, della possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale per
giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo;
Contratti a tempo determinato. Con l’introduzione dell’art. 41 bis è stato modificato l’art.
19 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in materia di lavoro a tempo determinato. La prima
novità rilevante consiste nell’ampliamento delle causali che consentono di prorogare o
rinnovare un contratto a termine o di somministrazione dopo il raggiungimento della
durata complessiva di 12 mesi e fino ai 24 mesi: in aggiunta alle causali esistenti, viene
consentita la proroga o il rinnovo in presenza di specifiche esigenze previste dai contratti
collettivi di livello nazionale o da accordi territoriali o aziendali.
La seconda novità consiste nella possibilità di stipulare un rapporto a termine per una
durata complessiva, sin dall’inizio superiore a 12 mesi facendo leva sulle specifiche causali
definite dagli stessi contratti collettivi o accordi territoriali o aziendali sopra descritti:
questa possibilità sarà consentita fino al 30 settembre 2022.
Infine, è sempre vigente, fino al 31 dicembre 2021, la norma (disciplina covid) che
consente di prorogare un contratto a termine dopo i 12 mesi senza causale e per una sola
volta.
Aree di crisi industriale complessa. Stanziamento di euro 500.000 per l’anno 2021 per
garantire ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa e con riferimento al periodo
dal 1° febbraio al dicembre 2021, la non applicazione delle riduzioni degli importi del
trattamento di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga (di cui all’art. 2,
comma 66 della legge n. 92/2012).