Tregua fiscale_Circolare Agenzia Entrate n.2/E del 27 gennaio 2023

Tregua fiscale_Circolare Agenzia Entrate n.2/E del 27 gennaio 2023

Con una circolare “omnibus”, l’Agenzia illustra tutte le possibilità e le modalità per usufruire
delle norme agevolative volte a supportare imprese e famiglie nell’attuale situazione di crisi
economica. La circolare in oggetto segue quella sulla definizione degli avvisi bonari,
pubblicata lo scorso 13 gennaio.

In particolare, il documento di prassi contiene indicazioni sulla regolarizzazione delle irregolarità formali
relative a imposte sui redditi, Iva e Irap commesse fino al 31 ottobre 2022, sul “ravvedimento
speciale” previsto per le violazioni sulle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2021 e
precedenti, sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di
accertamento e su come regolarizzare gli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di
acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione
giudiziale.
Il documento contiene inoltre indicazioni sulla cancellazione dei debiti minori di importo fino
a 1.000 euro affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2015 e sulla definizione
agevolata dei carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Spazio inoltre alle indicazioni sulle misure in materia di contenzioso pendente (definizione
agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata delle controversie
tributarie innanzi alle Corti di giustizia tributaria, rinuncia agevolata dei giudizi tributari
pendenti innanzi alla Corte di cassazione).

Come regolarizzare le irregolarità formali – Nel documento, l’Agenzia delle Entrate
spiega che per regolarizzare le violazioni formali occorre versare una somma pari a 200
euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni e rimuovere le irregolarità
od omissioni. Il versamento va eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo
2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024. Le Entrate chiariscono quali violazioni possono
essere regolarizzate e quali no: tra gli esempi di violazioni formali ammesse alla
regolarizzazione rientra, per esempio, l’omessa comunicazione della proroga o della
risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca. Tra quelle non ammesse
rientrano invece le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio
2023, e quelle contenute negli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi
nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure).

Il nuovo ravvedimento speciale – Il “ravvedimento operoso speciale” introdotto dalla
Legge di Bilancio 2023 permette di regolarizzare le violazioni concernenti le dichiarazioni
validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai
periodi di imposta precedenti. Questa agevolazione permette ai contribuenti di versare un
importo pari a un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni previsto dalla legge, oltre
all’imposta e agli interessi dovuti. Entro il 31 marzo 2023 va effettuato il pagamento
dell’intero importo oppure della prima rata nel caso di pagamento rateale. Sempre entro il
31 marzo andranno rimosse le irregolarità e le omissioni oggetto del ravvedimento. La
circolare di oggi chiarisce che è possibile regolarizzare le violazioni “sostanziali” dichiarative
e le violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione. Non sono
invece definibili le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973,
e 54-bis del DPR n. 633 del 1972, e le violazioni formali. Nel caso del ravvedimento speciale
è possibile ricorrere all’istituto della compensazione. In ogni caso, per beneficiare della
regolarizzazione è necessario che, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima
rata, le violazioni non siano state già contestate con un atto di liquidazione, di accertamento
o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui
all’articolo 36-ter del DPR n. 600/1973.

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di
accertamento – La legge di Bilancio ha previsto la definizione agevolata degli atti del
procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. In
questo caso, il beneficio derivante dalla definizione agevolata consiste nell’applicazione
delle sanzioni previste nella misura di un diciottesimo della sanzione prevista dalla legge.
Possono essere definiti:
– gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati
entro il 31 marzo 2023, ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non
impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e quelli notificati
successivamente, ma entro il 31 marzo 2023, agli inviti al contraddittorio ex articolo 5-ter del
d.lgs. n. 218 del 1997, notificati entro il 31 marzo 2023;
– gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero,
qualora alla data del 1° gennaio 2023, non siano stati impugnati e siano ancora impugnabili;
o siano notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente a tale data, fino al 31 marzo
2023.

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate – La procedura prevista prevede la
possibilità di regolarizzare, mediante il versamento integrale della sola imposta, l’omesso o
carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito
di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi
di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute al 1°
gennaio 2023 e per le quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero
l’atto di intimazione. La procedura di regolarizzazione si applica inoltre agli importi, anche
rateali, relativi alle conciliazioni scaduti al 1° gennaio 2023 e per i quali non sono stati ancora
notificati la cartella di pagamento oppure l’atto di intimazione. Nell’ipotesi di
regolarizzazione di omessi pagamenti di rate è esclusa la possibilità di procedere alla
compensazione. Il perfezionamento avviene con il pagamento integrale di quanto dovuto, a
prescindere dal pagamento rateale. La circolare chiarisce che alla data del 1° gennaio 2023
la rata da regolarizzare deve essere scaduta, deve quindi essere decorso il termine ordinario
di pagamento. È possibile regolarizzare l’omesso pagamento anche quando, alla data del
1° gennaio 2023, sia intervenuta una causa di decadenza da rateazione ai sensi dell’articolo
15-ter del DPR n. 602/1973.

Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 e definizione agevolata dei carichi affidati agli
agenti della riscossione – D’intesa con l’Agenzia delle entrate-Riscossione, la circolare n.
2/E di oggi dedica spazio ai chiarimenti sullo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli
agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e sulla definizione
agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno
2022.

Definizione agevolata delle controversie tributarie – La definizione agevolata delle
controversie tributarie riguarda le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è
parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti al 1°
gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello
instaurato a seguito di rinvio e richiede il pagamento di un determinato importo correlato al
valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il
giudizio da definire. Al riguardo, la circolare specifica che possono essere definite non
soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di
accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente
riscossivi. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione di una domanda di
definizione e con il pagamento eseguito, entro il 30 giugno 2023, dell’integrale importo
dovuto per ciascuna controversia autonoma. È esclusa la possibilità di fruire della
compensazione prevista dall’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997. Nel caso in cui gli importi
dovuti superino euro 1.000 è ammesso il pagamento rateale in un massimo di 20 rate
trimestrali di pari importo, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, 30 settembre, 20
dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.

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